ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il “decreto trasparenza” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha introdotto l’istituto dell’”accesso civico generalizzato”.
L’accesso civico generalizzato attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere” e
quindi di richiedere dati e documenti che le pubbliche amministrazioni detengono,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (Accesso Civico
“semplice”)
L’”Accesso Generalizzato” si differenzia altresì dall’”Accesso procedimentale o
documentale” in quanto il primo tutela e garantisce il bene “conoscenza” a
prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato.
L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti
richiesti e non richiede alcuna motivazione.
La richiesta non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del
documento o dell’informazione del quale si chiede accesso.
L’identificazione del richiedente è indispensabile per una corretta gestione delle
domande.
Le richieste anonime o da parte di soggetti la cui identità sia incerta determinano la
necessità da parte dell’Amministrazione di comunicare al richiedente di identificarsi.
Modalità di presentazione delle richieste:
- Per via telematica a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
o protocollo@comune.spilamberto.mo.it
- personalmente presso il Servizio Relazioni con il Pubblico
(URP) - Ufficio Protocollo - piazza Caduti Libertà n. 3
- inviata a mezzo posta indirizzata al Servizio Relazioni con il
Pubblico - Ufficio Protocollo - piazza Caduti Libertà n. 3
La richiesta trasmessa per via telematica è valida nei seguenti casi:
a) se sottoscritta e presentata insieme a copia del documento d’identità in corso di
validità, nel caso in cui la domanda di accesso venga inviata da un indirizzo di posta
ordinaria e non sia firmata digitalmente;
b) se inviata da indirizzo di posta certificata del richiedente e, in tal caso, non
occorre allegare copia del documento d’identità o firmare digitalmente la richiesta;
c) se sottoscritta con firma digitale e inviata da indirizzo mail certificato o ordinario;
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso
e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al
richiedente ed agli eventuali contro interessati.
Sono controinteressati tutti i soggetti che potrebbero vedere pregiudicati il oro
interesse alla protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza,
interessi economici e commerciali.
In caso di diniego o mancata risposta l’utente potrà richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Segretario generale dell'Ente o in sua assenza al Vicesegretario reggente - che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato, oppure potrà far ricorso al Difensore Civico Provinciale ovvero al T.A.R. Emilia-Romagna.
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Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 modificato dal D.Lgs. 33/2013
- Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’Accesso Civico di cui all’art. 5 co. 2 del
D.Lgs.33/2013”
- Circolare n. 2/2017 Dipartimento Funzione Pubblica