Pubblicazioni ai sensi degli articoli
- art. 2 c. 9-Bis L. 241/1990 e ss mm ii
- art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss mm ii
L'accesso civico, previsto dall’art. 5 del D.lgs 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere ed ottenere le informazioni, i documenti, o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del citato decreto legislativo.
Questa forma di tutela è gratuita, non deve essere motivata e deve essere rivolta al Responsabile della Trasparenza che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione procede:
1) in caso di omessa pubblicazione:
- alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente entro il termine di 30 giorni;
- trasmette il documento, l’informazione o il dato al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione,indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
2) ove i documento fosse già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Modalità di presentazione
L'istanza può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- via telematica all'indirizzo PEC: comune.spilamb erto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
- via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.spilamberto .mo.it
- presentata direttamente all'Ufficio Protocollo P.zza Caduti Libertà, n.3, 41057 Spilamberto (MO);
- inviata tramite posta ordinaria all'indirizzo: Struttura Rapporti con il Cittadino - Ufficio Protocollo - P.zza Caduti Libertà, n. 3, 41057 Spilamberto (MO);
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Titolare del potere sostitutivo:
Nei casi di ritardo o mancata risposta all'istanza di Acesso Civico semplice il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo - Segretario Generale dell'Ente o in sua assenza al Vicesegretario reggente - inviando richiesta secondo le modalità sopra riportate.