Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone
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dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A9 e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione,
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e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili assicurati dal Comune (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc…) e nel tributo comunale sui rifiuti (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) integrata con il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 17.03.2014.
Con le Guide allegate si intendono fornire le prime indicazioni per l’anno 2014 relative ai tributi TASI e IMU, che i contribuenti sono tenuti a versare in autoliquidazione alle scadenze previste del 16/06/2014 e 16/12/2014.
Per quanto riguarda invece il tributo sui rifiuti (TARI) il Comune provvederà a recapitare direttamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento completi delle informazioni sul nuovo tributo e dei modelli precompilati per effettuare il pagamento La riscossione è prevista in n. 2 rate con scadenza rispettivamente il 31/07/2014 e il 30/09/2014. Si ricorda che i contribuenti hanno comunque sempre l'obbligo di chiarazione le variazioni intervenute nel corso dell'anno relativamente alle situazioni che incidono sulla determinazione del tributo dovuto. In particolare:
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La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- La dichiarazione, redatta su modello che verrà messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.