DECERTIFICAZIONE: Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 della legge 12/11/2011 n. 138
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art.15 della l. 12/11/2011 n. 138 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al T.U. sulla documentazione amministrativa - DPR 445/2000.
Dal 1° gennaio, quindi, le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualita’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
I certificati riporteranno, pertanto, la seguente frase: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
I certificati eventualmente prodotti per errore senza la suddetta dicitura e consegnati ad un ufficio pubblico sono automaticamente nulli.
Nei rapporti con organi della P.A. ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato , senza passare dall’ufficio anagrafe.
I cittadini possono trovare i modelli dell’autocertificazione on line o presso l’ufficio anagrafe.