La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche.
La dichiarazione può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa ecc.
Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.
Come fare
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici.
Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.
Autentica della firma
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte a privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro...) deve essere autenticata, e l'autentica viene effettuata nelle sedi delle Anagrafi.
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a una Pubblica Amministrazione o a un esercente di Pubblico Servizio non deve essere autenticata ma
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Eccezione: la firma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la riscossione da parte di terzi di benefici economici va autenticata dall'Ente che riceve la documentazione oppure dall'Anagrafe.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.