Comune di Spilamberto

Separazione e divorzio consensuali

Uffici e servizi comunali

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1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici .

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Spilamberto, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a  Spilamberto;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Spilamberto l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, anche di una sola parte, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'ufficiale distato civile qualunque patto relativo a rapporti patrimoniali, ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento e qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, al un anno nel caso di separazione giudiziale.

Modalità

I coniugi devono  rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente e sottoscrivere, da parte di entrambi, specifico modulo per conferire i dati necessari per l'acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti, l'ufficiale di stato civile fisserà l'appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

I coniugi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento chiamando l'ufficio di stato civile al n. 059/789901.

Documentazione da presentare

  • Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e dichiarazione sostitutiva per la definizione dell'accordo;
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, dichiarazione sostitutiva per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.
La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso, utilizzando una delle seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Comunale - Banco Popolare Soc. Coop, filiale di Spilamberto;
  • con bonifico bancario IBAN IT20-V-05034-67060-000000004189;
  • con versamento su C/C postale n. 17265414 intestato a Comune di Spilamberto;

indicando come causale “D.L. 132/2014 – versamento diritto fisso”.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.

Sarà necessario concordare un appuntamento.

Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte,  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .

Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

Modalità di invio della convenzione

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf  firmata  digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati  devono utilizzare per l'invio dell'accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

Competenza

L'Ufficio di stato civile del Comune di Spilamberto è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec,  conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Ufficio Servizi Demografici

p.zza Caduti per la Libertà 3 - 41057 Spilamberto (Mo)

tel. +39 059.789.933
fax. +39 059.781.582
e-mail: servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it
referenti:
Assessore - Niccolò Morselli
Responsabile - dott.ssa Antonella Tonielli
Istruttore Amministrativo - Nicoletta Giugni
Istruttore Amministrativo - Monica Paganelli
Istruttore Amministrativo - Michela Righini
Istruttore Amministrativo - Barbara Bizzarri

orari:
Agli uffici si accede previo appuntamento telefonando ai recapiti sopra indicati o direttamente
attraverso l'agenda appuntamenti on line raggiungibile sul sito dalla dezione "Servizi on line".

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19 (ultimo accesso ore 18.45)

Sabato chiuso.

Nella giornata del sabato l'ufficio di Stato Civile è reperibile al 348/7415907 per le denunce di
morte dalle 08,00 alle 9,30.
(In concomitanza a particolari festività i turni di reperibilità potrebbero subire dei cambiamenti. Si
invitano, pertanto, le Agenzie a controllare sempre eventuali comunicazioni pubblicate in home
page del sito)



Inserita il 09/03/2015 -- Aggiornata il 07/01/2016 ore 16:23
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