Attestazioni di iscrizione anagrafica
L'ufficio rilascia anche le attestazioni di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari iscritti presso l’anagrafe prima del 11/04/2007, che ancora non hanno maturato i requisiti per avere il diritto di soggiorno permanente, oppure per chi era già iscritto all'anagrafe e gli è scaduto il soggiorno.
Attestazioni di soggiorno permanente
Requisiti
Il cittadino dell’Unione Europea e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, maturano il diritto di soggiorno permanente.
La legalità del soggiorno è dimostrabile con i permessi o le carte di soggiorno rilasciate dalla Questura, e dopo l'11 aprile 2007, per i comunitari, anche dall'attestato rilasciato dal Comune.
In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno permanente anche prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale e in particolare nei seguenti casi.
1. Pensionamento - lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o comunque raggiunga tale età (considerata a 60 anni per uomini e donne), oppure lavoratore subordinato che cessa l'attività per pensionamento anticipato se ha soggiornato in Italia per almeno 3 anni consecutivi svolgendo attività lavorativa per gli ultimi 12 mesi. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in un altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha preso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.
2. Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente - lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, avendo soggiornato in Italia per almeno 2 anni consecutivi; il requisito del soggiorno si applica se l'incapacità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale dai quali consegua il diritto ad una prestazione a carico, anche parziale, di una istituzione italiana e in questo caso non dipende da quanto tempo il cittadino UE ha soggiornato sul territorio nazionale. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha preso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.
3. Esercizio di attività lavorativa in altro Stato UE - lavoratore subordinato o autonomo che lavora in un altro Stato membro della UE dopo almeno 3 anni consecutivi di soggiorno e di attività in Italia (se permangono la residenza anagrafica in Italia e le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica).
4. Decesso di familiare lavoratore - familiare di lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il soggiorno permanente, nel caso che il lavoratore deceduto abbia soggiornato per due anni consecutivi in Italia prima del decesso, sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure, nel caso del coniuge superstite, questi abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilità, di disoccupazione involontaria, i periodi di sospensione dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato (per motivi di malattia o infortunio) sono considerati periodi di occupazione ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente in riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra citati.
Documentazione
Come fare
Occorre recarsi all'Ufficio, verificare quali documenti sono da presentare e ritirare un modulo di domanda. L'ufficio concorderà un appuntamento per la presentazione della domanda.
Per ottenere l’attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario dimostri di aver soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per almeno cinque anni (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante come extracomunitario), indipendentemente dall’avvenuta iscrizione anagrafica.
La domanda può essere presentata al raggiungimento delle condizioni che danno luogo al diritto, anche se si è in possesso di permesso o carta di soggiorno validi.
Costo
1 marca da bollo da euro 16,00 per presentare la domanda
1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio
Normativa
Circolare n. 19 del 6 aprile 2007
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 14 e 16
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.