La cancellazione per irreperibilità avviene:
- quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
- nonchè per cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che i CITTADINI EXTRACOMUNITARI già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni, dalla Polizia municipale o dal messo comunale nonché dai proprietari degli immobili in cui gli inquilini non siano più dimoranti e non abbiano cambiato la residenza, con comunicazione scritta indicando tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.
Modalità di presentazione della segnalazione:
- presso l’ufficio anagrafe;
- via fax o per mail allegando un documento di riconoscimento.
Avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale
Il procedimento viene avviato d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno).
Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata
Il procedimento prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di almeno dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità, dopo un ultimo avviso agli interessati si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
Cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale
Il procedimento prevede la comunicazione di avvio del procedimento. Qualora gli interessati non provvedano a rendere la prescritta dichiarazione nonché a presentare il permesso di soggiorno rinnovato, si procederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni in base all’art.11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”)
Riferimenti normativi
L. n. 1228/1954;D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012