Il certificato di residenza attesta la dimora abituale di una persona o di una famiglia presso un determinato indirizzo.
Requisiti
Essere residenti nel Comune di Spilamberto
Alle persone emigrate o cancellate viene rilasciato il certificato di residenza storico, alla data della emigrazione o della cancellazione, purchè sia avvenuta dal 1° settembre 1999.
Cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Validità
Il certificato di residenza è valido sei mesi.
Può avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Nota
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, o con un gestore di un pubblico servizio i certificati devono essere sostituiti da autocertificazione o dall'esibizione della carta d'identità.
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino. di autocertificarle.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
I modelli di autocertificazione sono disponibili sul sito.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223