Cambio di residenza
Dal 27 aprile 2022 tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune. Il tutto comodamente da casa senza più bisogno di recarsi in Comune dal sito del Ministero dell'Interno ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
I cittadini possono, quindi, presentare la richiesta di cambio di residenza non solo personalmente attraverso l'apposito sportello comunale (previo appuntamento), ma altresì:
- On line dal sito del Ministero dell'Interno ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
- E-mail all’indirizzo servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it
- Raccomandata all’indirizzo: Comune di Spilamberto, Piazza Caduti Libertà n. 3, 41057 Spilamberto (MO)
L’inoltro per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico tramite SPID, Carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Proseguio dell'iter
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (due) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Tuttavia provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
MODELLI
- Dichiarazione di residenza
- Allegato A – Dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
- Allegato B – Dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.