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Occupazioni di suolo pubblico permanenti - Comune di Spilamberto - Uffici e servizi comunali - Servizio Tributi - Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e canone mercatale - Occupazioni permanenti
Aggiornamento scadenza 2021 versamento canone unico patrimoniale per
passi carrabili e occupazioni permanenti: la scadenza è differita al 31 maggio 2021.
Solo per le occupazioni di suolo pubblico permanenti poste in essere da imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il termine di
versamento è differito al 30 novembre 2021.
Ogni contribuente titolare di concessione riceverà a casa dall’Ufficio Tributi l’avviso di
versamento con gli estremi del calcolo annuale del canone e il relativo bollettino
PagoPA.
Se devi occupare spazi o aree pubbliche per un tempo superiore a un anno, prima
dell’occupazione, devi presentare domanda per ottenere la relativa concessione. Il
titolare della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è obbligato ad
effettuare il versamento della tassa o del canone secondo le modalità e le tariffe
adottate dal comune.
Tempi per la presentazione
La domanda di concessione, compilata su modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi e
presentata in marca da bollo da €. 16,00 deve pervenire al Comune 30 giorni prima
dell'inizio dell'occupazione.Tempi per la chiusura del procedimento
In caso di domanda di occupazione permanente di suolo pubblico: entro 30 giorni
dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.
Nel caso di richiesta di rinnovo di una concessione di occupazione permanente, la
domanda deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza della concessione in
atto, indicando la durata del rinnovo.
Ritiro della concessione
Al momento del ritiro della concessione il richiedente dovrà essere munito anche della
marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’originale della concessione.
Versamento del canone - Scadenza
Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri
quadrati o lineari, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio
comunale.
Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente entro il 28
febbraio di ogni anno, salvo proroghe.
Per l’anno 2021 la scadenza è differita al 31 maggio 2021.
Solo per le occupazioni di suolo pubblico permanenti poste in essere da imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il termine di
versamento è differito al 30 novembre 2021.
Ogni contribuente titolare di concessione riceverà a casa dall’Ufficio Tributi l’avviso di
versamento con gli estremi del calcolo annuale del canone e il relativo bollettino
PagoPA.
In caso di importi annui superiori a Euro 500 è possibile effettuare il pagamento in
quattro rate di eguale importo, senza alcun interesse aggiuntivo, alle scadenze: 28
febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Esenzioni
Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane,
comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da
enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei
servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per
norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro
quadrato;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei
regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
i) vasche biologiche;
j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di
festività o ricorrenze civili e religiose;
k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al
servizio del cittadino;
l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto
pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo
svolgimento di attività commerciali;
n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi,
bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree
dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la
ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre
anni dalla data di accantieramento.
Passi carrabili
Per l’ottenimento dell’atto autorizzatorio che disponga il divieto di sosta indiscriminata
sull’antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio,
nonché il rilascio dell’apposito segnale previsto dal DLgs n. 285/1992 ss. mm.ii.,
l’interessato deve produrre apposita richiesta, su modulo predisposto in marca da
bollo da €. 16,00 all’Ufficio Tributi del Comune.
Si definisce passo carrabile “non a raso” qualsiasi accesso a una strada, a un fondo o
a un’area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e
che comporta un’opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati
nel marciapiede. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell’apposito segnale
previsto dal DLgs n. 285/1992 ss.mm.ii.
Si definisce accesso “a raso” qualsiasi accesso a una strada, a un fondo o a un’area
laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica
dell’area pubblica antistante. Si considera passo carrabile anche l'accesso a una
strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione e il cartello, che va
posizionato all’inizio della strada privata, valgono per tutti i frontisti della medesima.
Misura dei passi carrabili e del canone
Ai fini dell’applicazione del Canone, la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed
è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o
dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
Versamento del canone
Sono soggetti al pagamento del canone:
- tutti i passi carrabili non a raso;
- i passi carrabili a raso dotati del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona
pubblica antistante, previsto dal DLgs n. 285/1992 ss.mm.ii. e fornito dal Comune.
Qualora il titolare del passo carrabile a raso non abbia più interesse ad utilizzare
l’accesso, può rinunciare all’occupazione presentando apposita istanza all’Ufficio
Tributi. L’accoglimento della richiesta implica il ripristino dell'assetto stradale, a cura e
spese del titolare stesso, nonché la possibilità di sosta indiscriminata, da parte di
qualsiasi mezzo, nella zona antistante il passo.
Non sono soggetti al pagamento del canone i passi e gli accessi carrabili, le rampe e
simili destinati a soggetti portatori di handicap.
Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo
personale e non ne è consentita la cessione.
Nel caso di subentro in un’attività nonché di trasferimento di proprietà o detenzione di
un immobile cui sia collegata un’occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà
produrre apposita domanda di nuova concessione all’Ufficio Tributi, qualora intenda
mantenere l’occupazione preesistente. Tale domanda dovrà contenere anche gli
estremi della concessione/autorizzazione rilasciata, a suo tempo, al soggetto cedente.
I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
Il rinnovo o la proroga della concessione è in ogni caso subordinato all’assenza di
morosità pregresse relative al pagamento del canone.
Il Comune può sospendere o revocare in qualsiasi momento, con atto motivato, la
concessione rilasciata, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di
traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca e/o
sospensione per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione
del Canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito
dell’occupazione, risultante dal provvedimento stesso.
Il Comune può disporre, in qualunque momento, controlli, accessi o verifiche sul
luogo dell'occupazione da parte della Polizia Locale.
Soggetti obbligati al pagamento del canone
Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione.
Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e
l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e
versato a cura dell’amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi
dell’articolo 1131 del Codice Civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l’amministratore
subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina con
apposita comunicazione scritta.
Inserita il 12/02/2021 -- Aggiornata il 03/05/2021 ore 14:19