Comune di Spilamberto

ICI e TARSU anni 2007 - 2010. Precisazioni in merito agli avvisi di accertamento.

Uffici e servizi comunali

ICI e TARSU anni 2007 - 2010. Precisazioni in merito agli avvisi di accertamento. - Comune di Spilamberto - Uffici e servizi comunali - Servizio Tributi - Tarip - Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale

A seguito di alcune richieste di chiarimenti sugli avvisi di accertamento per l’ICI e la TARSU, per gli anni 2007-2010, l’Amministrazione Comunale vuole precisare quanto segue per facilitare la comprensione di alcuni percorsi amministrativi.
 
Ringraziamo anzitutto i cittadini per le osservazioni presentate che ci consentono di trarre utili indicazioni per migliorare il lavoro che viene svolto dall’ufficio addetto alle verifiche fiscali.
 
Teniamo a chiarire che l’attività di recupero (sempre delicata) si svolge secondo procedure formalmente corrette e nel rispetto dei principi di correttezza nei rapporti con i contribuenti, prova ne è il fatto che soltanto nell’ultimo biennio tra ICI e TARSU sono stati notificati complessivamente 1873 avvisi di accertamento, nessuno dei quali è stato oggetto di ricorso alla commissione tributaria.
 
Con riferimento ai vari quesiti sollevati desideriamo puntualizzare quanto segue:
 
- la dicitura “infedele dichiarazione” è il termine tecnico usato dal legislatore per comprendere tutti i casi di non esatta rispondenza dei dati dichiarati con quelli riscontrati dall’ufficio.
Il termine non implica naturalmente alcun giudizio sulla persona o sulla condotta del contribuente ma identifica semplicemente l’errore riscontrato e quindi il tipo di provvedimento emesso e la conseguente sanzione applicabile.
Conveniamo sicuramente sul fatto che il termine tecnico “infedele” in alcuni casi non risulti appropriato e quindi valuteremo con l’ufficio la possibilità di sostituirlo con altro vocabolo.
 
- la rateizzazione dell’importo accertato ha lo scopo di facilitare l’adempimento ma comporta anche un aggravio di spese per gli interessi relativi al periodo di rateizzazione per cui è sempre stata gestita lasciando l’iniziativa al contribuente che manifesta reali necessità in tal senso. Per questa ragione non costituisce la regola bensì l’eccezione e viene concessa su richiesta motivata del contribuente che si trova in situazione di difficoltà.
 
- l’adeguamento all’80% della superficie catastale.
Con il comma 340 dell’articolo unico della L. 311/2004, per i fabbricati diversi dalla categoria D (capannoni è stata introdotta una presunzione legale per la quale, a decorrere dal 2005, la superficie minima su cui va calcolato il tributo dovuto non può essere inferiore allo 80% di quella catastale.
In sintesi, la norma vuole dare la seguente indicazione: prendere l’80% della superficie catastale, confrontarla con quella effettiva e con una semplice comunicazione il Comune è autorizzato a procedere al recupero dell’eventuale differenza. La ragione del riferimento all’80% della superficie catastale sta nel fatto che la T.A.R.S.U. fa riferimento alla superficie calpestabile, mentre quella catastale è misurata dall’esterno dei muri.

In sede di comunicazione della variazione operata pertanto ci si è limitati a comunicare il dato relativo alla nuova superficie ripresa a tassazione d’ufficio a termini di Legge. Certamente in tale sede, anche se non richiesto obbligatoriamente dalla normativa, si poteva chiarire il fatto che restavano inalterati i poteri di accertamento puntuale. Ancora meglio sarebbe stato completare la verifica e il confronto puntuale con i dati planimetrici, prima di mandare la comunicazione; si sarebbe così evitato un doppio passaggio. Considerato però i tempi limitati a disposizione in rapporto anche alla dotazione di personale dell’ufficio si è optato per la soluzione più immediata.

- sanzioni e interessi: gli interessi hanno natura di risarcimento e non di sanzione e il comune non ha il potere di rinunciare alla pretesa se non nei casi espressamente previsti dalla Legge.
 
Le sanzioni amministrative previste dalla Legge per il caso di errata dichiarazione variano dal 50% al 100% del maggior tributo accertato; spetta al funzionario responsabile del tributo graduare la sanzione all’interno di questa forbice o anche disapplicarla totalmente, nel caso in cui ne ravvisi gli estremi (errore oggettivamente non imputabile al contribuente come nel caso di incertezza normativa).
Nei casi in oggetto si è sempre applicata la misura minima che viene poi ulteriormente ridotta fino al 12,50% nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento e versi quanto dovuto entro i 60 giorni dalla data di notifica.
 
- l’attività di adeguamento all’80% della superficie catastale è stata di carattere generale e quindi ha interessato tutti i contribuenti. L’attività di accertamento puntuale viene svolta annualmente in base alle possibilità dell’ufficio selezionando i contribuenti attraverso i programmi informatici in dotazione, sulla base dell’incrocio tra le diverse banche dati (TARSU- ICI – CATASTO – ANAGRAFE ), concentrando naturalmente l’attenzione su casi che appaiono anomali in apporto alla caratteristiche dell’immobile occupato.
Generalmente il controllo viene esteso all’intera zona in cui è ubicato l’immobile.
Se vi sono comunque situazioni che richiedono approfondimento o verifica, invitiamo a rivolgersi all’ufficio per le opportune verifiche.
 
- l’entrata, con il passaggio da TARSU a TIA, ha cambiato tipologia: non è più un tributo ma un’entrata che viene riscossa dal gestore.
 
L’ufficio certamente è tenuto a comunicare al gestore i dati acquisiti con i provvedimenti di accertamento ma poi la gestione delle pratiche sono rimesse ad Hera. In altre parole per regolarizzare le annualità 2011-2012 il consiglio è quello di interfacciarsi direttamente con il gestore anche per concordare eventuali pagamenti in forma rateale.
 
L’impegno che l’Amministrazione comunale si prende è cercare di essere sempre più chiara, soprattutto quando si tratta di accertamenti con sanzioni e questo anche grazie alle vostre osservazioni.
Ufficio Tributi

P.zza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (Mo)

tel. +39 059.789.947-+39 059.789.946
e-mail: tributi@comune.spilamberto.mo.it
referenti:
Assessore - Umberto Costantini
Responsabile - dott. Adriano Brighenti
Istruttore Amministrativo - Francesca Ori
Istruttore Amministrativo - Paola Ranieri
Istruttore Amministrativo - Elena Cigolini


orari:
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19 (ultimo accesso ore 18.45)

Sabato chiuso.

Valutazione e commento dell'informazione
E' stata utile la consultazione della pagina?
E' stato facile trovare la pagina?
Hai trovato le informazioni che cercavi?



Inserita il 07/06/2013 -- Aggiornata il 10/09/2020 ore 11:26
Calendario eventi e manifestazioni
22 Settembre - 5 Ottobre